§ Il tabellone · fonte: Regolamento (UE) 2026/253

Partenze & arrivi - il calendario TEL TSI

Le partenze sono gli obblighi che la vostra organizzazione deve rispettare, elencati per ruolo. Gli arrivi sono ciò che l'ERA e gli Stati membri devono al settore - dipendenze, non obblighi vostri. Ogni voce è datata e riporta il suo riferimento; una data trascorsa significa che l'obbligo è in vigore, non concluso. La verifica di prontezza trasforma le partenze che vincolano il vostro ruolo nel vostro piano d'azione: compiti datati e citati. Il tabellone in tempo reale sulla home page ne effettua il conto alla rovescia in tempo reale.

Partenze - imprese ferroviarie merci

DataObbligoRiferimento
02 set 2026 Processo di gestione del controllo delle modifiche (CCM) dell'ERA
Da questa data l'ERA deve aver istituito e applicato il proprio processo CCM per gli aggiornamenti degli schemi. In qualità di Freight RU siete tenuti a monitorare e integrare tutte le modifiche CCM dell'ERA nella vostra governance degli schemi su base continuativa - un'integrazione una tantum non è sufficiente.
Art. 12
13 dic 2026 Dati di riferimento - codici della vostra organizzazione e delle località
Ogni messaggio inviato deve riportare il vostro codice organizzazione assegnato dall'Agenzia e fare riferimento ai codici di località corretti per il terminal di origine e il terminal di destinazione, e ai punti intermedi.
Art. 7 Art. 9 Annex pt. 1.2 Appendix G
15 dic 2026 Informazioni di circolazione del treno per i macchinisti (STI OPE)
Ai sensi della STI OPE (regolamento (UE) 2019/773, punto 4.2.1.2.3, come modificato dal regolamento (UE) 2023/1693), la vostra organizzazione deve fornire ai macchinisti le informazioni sulla circolazione del treno in formato digitale entro questa data. Si tratta di un obbligo dell'impresa ferroviaria verso il macchinista riguardante le informazioni del piano di lavoro - non è un requisito della STI TEL, né uno scambio di dati tra gestore dell'infrastruttura e impresa ferroviaria, né un obbligo telematico. Viene mostrato qui perché è un obbligo reale e vincolante che ricade prima di qualsiasi scadenza della STI TEL, e non rispettarlo mentre vi preparate per la STI TEL sarebbe esattamente il tipo di lacuna che questo strumento intende aiutarvi a individuare. Questo strumento non valuta la conformità alla STI OPE - consultate le nostre FAQ per la distinzione.
OPE TSI Reg. (EU) 2019/773, point 4.2.1.2.3, as amended by Reg. (EU) 2023/1693
30 set 2027 Specifica settoriale comune per l'API dell'Unione comune e l'interfaccia web comune (l'impresa ferroviaria responsabile)
Art. 21(2)+(4): in qualità di impresa ferroviaria merci, l'impresa ferroviaria responsabile deve cooperare allo sviluppo e, entro il 30 settembre 2027, fornire la propria specifica settoriale comune per l'API dell'Unione comune e l'interfaccia web comune per la gestione dei carri merci e del loro carico (Art. 14(6)), nell'ambito del processo gestito dall'ERA. Si tratta di un obbligo vincolante («shall») direttamente in capo alle imprese ferroviarie merci - distinto e aggiuntivo rispetto alla specifica per la gestione della capacità dei gestori dell'infrastruttura. Separazione degli obblighi: fornire la specifica è obbligatorio, ma utilizzare effettivamente l'API/interfaccia web dell'Unione comune risultante, una volta disponibile, resta facoltativo per le imprese ferroviarie merci ai sensi dell'art. 14(6) («possono utilizzare congiuntamente»).
Art. 21(2) Art. 21(4) Art. 14(6)
02 mar 2028 Relazione di attuazione all'Agenzia
In qualità di impresa ferroviaria merci, dovete comunicare il vostro stato di attuazione e i piani relativi alla preparazione dei treni e alla gestione dei carri merci e del loro carico.
Art. 17(2)(b)(i)
10 dic 2028 Banca dati di riferimento del materiale rotabile (RSRD)
I detentori dei veicoli devono istituire e mantenere la banca dati di riferimento federata del materiale rotabile (RSRD). Il vostro TrainCompositionMessage deve fare riferimento a numeri di veicolo registrati in questa banca dati - se l'RSRD non è operativa, gli scambi relativi alla composizione del treno non possono essere validati correttamente.
Annex pt. 3.3.2 Appendix G
10 dic 2028 Banca dati di riferimento delle unità di carico intermodali (ILU)
I detentori ILU devono mantenere la banca dati di riferimento federata ILU. Tutti i container, le casse mobili e i semirimorchi movimentati presso il terminal intermodale devono essere identificabili tramite numeri ILU tratti da questa banca dati - necessari per i messaggi di composizione dei carri e per il tracciamento dei movimenti delle unità di carico intermodali.
Annex pt. 3.3.3 Appendix G
04 mar 2029 Gestione della capacità
Gli identificatori di oggetto e lo scambio richiesta/conferma della traccia con il primo gestore dell'infrastruttura e il secondo gestore dell'infrastruttura devono essere pienamente conformi.
Annex pt. 2.1 Annex pt. 2.3 Appendix G
09 dic 2029 Conformità operativa fondamentale
La maggior parte dei vostri scambi di messaggi quotidiani converge su questa singola data.
Annex pt. 2.6.1(3)(5)(6) Annex pt. 2.7 Annex pt. 3.1.1 Annex pt. 3.2 Appendix G

Vedi la pagina di conformità IF merci →

Partenze - imprese ferroviarie passeggeri

DataObbligoRiferimento
14 dic 2025 Dati dell'orario passeggeri
Si tratta di un obbligo preesistente, ereditato dal regolamento delegato MMTIS e dal quadro storico dei punti di accesso nazionali della TAP TSI - non di una scadenza creata ex novo dalla TEL TSI. I dati dell'orario passeggeri devono essere pubblicati sui Punti d'Accesso Nazionali (NAP) in formato NeTEx; l'obbligo sottostante prosegue, a partire dalla data di applicazione della TEL TSI del 2 marzo 2026, ai sensi dell'Art. 6(1) e del punto 4.2.1 dell'Allegato. Se non ancora fatto, si tratta di una lacuna di conformità immediata che richiede una rimediazione urgente.
Art. 6(1) Annex pt. 4.2.1 Appendix G MMTIS Reg. (EU) 2017/1926, Art 4(1)(b)/5(1)(b)
02 set 2026 Processo di Change Control Management (CCM) dell'ERA
Da questa data l'ERA deve avere istituito e applicato il proprio processo CCM per gli aggiornamenti degli schemi. Come RU passeggeri siete obbligati a monitorare e integrare tutte le modifiche CCM dell'ERA nella governance del vostro schema in modo continuativo - un'integrazione una tantum non è sufficiente.
Art. 12
13 dic 2026 Dati di riferimento comuni; condizioni di trasporto; ERSAD; formato del biglietto
I dati di riferimento comuni (codici organizzazione, codici località), le condizioni di trasporto (generali, bagagli, biciclette, auto, PRM), i dati di accessibilità (invio ERSAD all'ERA) e i formati armonizzati dei biglietti devono essere tutti operativi entro questa data.
Art. 6(1) Art. 9(3) Art. 9(4) Annex pt. 1.2 Annex pt. 4.4 Annex pt. 4.4.3.2 Annex pt. 4.6 Appendix G
15 dic 2026 Informazioni di circolazione del treno per i macchinisti (STI OPE)
Ai sensi della STI OPE (regolamento (UE) 2019/773, punto 4.2.1.2.3, come modificato dal regolamento (UE) 2023/1693), la vostra organizzazione deve fornire ai macchinisti le informazioni sulla circolazione del treno in formato digitale entro questa data. Si tratta di un obbligo dell'impresa ferroviaria verso il macchinista riguardante le informazioni del piano di lavoro - non è un requisito della STI TEL, né uno scambio di dati tra gestore dell'infrastruttura e impresa ferroviaria, né un obbligo telematico. Viene mostrato qui perché è un obbligo reale e vincolante che ricade prima di qualsiasi scadenza della STI TEL, e non rispettarlo mentre vi preparate per la STI TEL sarebbe esattamente il tipo di lacuna che questo strumento intende aiutarvi a individuare. Questo strumento non valuta la conformità alla STI OPE - consultate le nostre FAQ per la distinzione.
OPE TSI Reg. (EU) 2019/773, point 4.2.1.2.3, as amended by Reg. (EU) 2023/1693
12 dic 2027 Tempi di coincidenza; informazioni ai passeggeri nelle stazioni e a bordo
I gestori della stazione devono pubblicare i dati sui tempi di coincidenza sui NAP, e i sistemi di informazione ai passeggeri nelle stazioni e a bordo treno devono essere operativi conformemente ai requisiti dell'Annex pt. 4.7.
Art. 6(2) Art. 15(3) Annex pt. 4.2.2 Annex pt. 4.7 Appendix G
02 mar 2028 Relazione di attuazione all'Agenzia
Ogni parte interessata dalle applicazioni telematiche deve presentare all'ERA una relazione che descriva il proprio piano di attuazione e lo stato degli obblighi telematici ferroviari passeggeri. Utilizzare l'applicazione web di monitoraggio dell'ERA (disponibile da marzo 2027).
Art. 17(2)(b)
10 dic 2028 Circolazione e previsione dei treni passeggeri; dati di riferimento per la biglietteria; dati tariffari
I messaggi sul traffico ferroviario per i servizi passeggeri (appendice C, indice [1] - ontologia dell'ERA v4; inviati a voi dai gestori dell'infrastruttura e da essi pubblicati con licenza BY-SA), i dati di riferimento per la biglietteria e i dati tariffari (NeTEx, BY-ND) devono essere tutti condivisi operativamente entro questa data.
Art. 5(1)(b) Art. 6(3) Annex pt. 2.6.1 Annex pt. 4.3 Appendix G
04 mar 2029 Gestione della capacità
Gli identificatori di oggetto e lo scambio richiesta/conferma della traccia con il primo gestore dell'infrastruttura e il secondo gestore dell'infrastruttura devono essere pienamente conformi. In qualità di impresa ferroviaria passeggeri, agite come richiedente di tracce esattamente come un'impresa ferroviaria merci - il punto 2.1 dell'Annex (identificatori di oggetto) e il punto 2.3 (allocazione della capacità) si applicano in generale a qualsiasi richiedente, senza limitazione al settore merci.
Annex pt. 2.1 Annex pt. 2.3 Appendix G
10 giu 2029 Disponibilità e prenotazioni
Il vostro sistema di attribuzione deve essere operativo e accessibile ai distributori per la verifica della disponibilità e le prenotazioni, conforme a ERA TD-B5 (TAP-legacy, OSDM, OMSA), entro questa data.
Art. 6(4) Annex pt. 4.5 Appendix G ERA TD-B5
09 dic 2029 Composizione del treno passeggeri; treno pronto e previsione di prontezza
PassengerTrainCompositionMessage (inclusi i dati di accessibilità) e il TrainReadyMessage - incluso lo stato NotReady che veicola la previsione di prontezza - devono essere tutti scambiati operativamente tramite la Common Interface entro questa data.
Art. 14 Annex pt. 2.5.1 Annex pt. 2.5.2 Annex pt. 2.5.3 Appendix G

Vedi la pagina di conformità IF passeggeri →

Partenze - gestori dell'infrastruttura

DataObbligoRiferimento
02 set 2026 Processo di gestione del controllo delle modifiche (CCM) dell'ERA
Da questa data l'ERA deve aver istituito e applicato il proprio processo CCM per gli aggiornamenti degli schemi. In qualità di il gestore dell'infrastruttura siete tenuti a monitorare e integrare le modifiche CCM dell'ERA su base continuativa.
Art. 12
02 set 2026 Posizione RINF dei codici di localizzazione assegnati prima dell'entrata in vigore
Art. 9, par. 7: entro il 2 settembre 2026 ciascun gestore dell'infrastruttura - o un altro soggetto competente stabilito nell'Unione da esso designato - deve precisare la posizione dei codici di localizzazione a esso assegnati prima dell'entrata in vigore rispetto ai pertinenti dati infrastrutturali del RINF. Gli operatori degli impianti di servizio per il trasporto merci per ferrovia hanno lo stesso obbligo per i propri codici. Riguarda codici che il gestore dell'infrastruttura già detiene e alimenta il traguardo sui dati di riferimento comuni del 13 dicembre 2026. Potete affidare il lavoro a un altro soggetto competente, ma l'obbligo resta in capo a il gestore dell'infrastruttura.
Art. 9(7) Art. 9(6) Annex pt. 1.2.2
02 dic 2026 Requisiti dei dati specifici della rete condivisi con l'ERA (art. 11)
ESCLUSIVO PER I GESTORI DELL'INFRASTRUTTURA: ogni gestore dell'infrastruttura deve condividere con l'ERA i requisiti dei dati specifici della rete che applica o intende applicare alle applicazioni telematiche sulla propria rete. Si tratta di una scadenza esclusiva per i gestori dell'infrastruttura, senza equivalente per le imprese ferroviarie.
Art. 11(2)
13 dic 2026 Dati di riferimento comuni: organizzazioni e località
I codici organizzazione e i codici di località per il gestore dell'infrastruttura, l'impresa ferroviaria responsabile, l'IF passeggeri, il gestore dell'infrastruttura adiacente e tutte le parti interessate dalle applicazioni telematiche sulla vostra rete devono essere pienamente attivi. I codici di località primaria per tutte le località della rete di il gestore dell'infrastruttura devono essere registrati nel repository centrale comune dell'ERA.
Art. 7 Art. 9 Art. 10 Annex pt. 1.2 Appendix G
02 set 2027 Relazione di attuazione del gestore dell'infrastruttura all'ERA
ESCLUSIVO PER I GESTORI DELL'INFRASTRUTTURA (anticipato rispetto alla scadenza delle imprese ferroviarie del 2 marzo 2028): art. 17, paragrafo 2, lettera a) - i gestori dell'infrastruttura devono comunicare all'ERA lo stato di attuazione relativo alla gestione della capacità, alla preparazione dei treni e alla gestione del traffico. Le specifiche settoriali comuni (art. 14, paragrafo 5/art. 21) rappresentano una tappa distinta, prevista per il 30 settembre 2027.
Art. 17(2)(a)
30 set 2027 Specifica settoriale comune per l'API dell'Unione comune e l'interfaccia web comune (ENIM)
Art. 21, paragrafo 1 e paragrafo 4/art. 14, paragrafo 5, lettera a): i gestori dell'infrastruttura devono cooperare allo sviluppo e fornire la propria specifica settoriale comune per l'API dell'Unione comune e l'interfaccia web comune di gestione della capacità/del traffico, coordinata tramite l'ENIM. Tappa distinta, 28 giorni dopo la relazione di attuazione del 2 settembre 2027. Le imprese ferroviarie merci e gli operatori degli impianti di servizio per il trasporto merci sono soggetti al medesimo obbligo di «cooperare/fornire» per le proprie specifiche (Art. 21(2)/(3)+(4); Art. 14(6)/(5)(b)) - cfr. i rispettivi pacchetti di contenuti.
Art. 14(5), point (a) Art. 21(1) Art. 21(4)
10 dic 2028 Informazioni sulla circolazione e sulle previsioni dei treni passeggeri
I TrainRunningInformationMessage e i TrainRunningForecastMessage per i servizi passeggeri (incluso il servizio di l'IF passeggeri) devono essere pienamente operativi e condivisi secondo l'allegato punto 2.6.
Annex pt. 2.6 Appendix G
10 dic 2028 Banca dati di riferimento del materiale rotabile (RSRD) - dipendenza informativa
I detentori dei veicoli - non il gestore dell'infrastruttura - sono responsabili dell'istituzione e del mantenimento della banca dati di riferimento federata del materiale rotabile (RSRD); si tratta di un obbligo del detentore del veicolo ai sensi del punto 3.3.2 dell'Annex, non del gestore dell'infrastruttura. Tuttavia, gli scambi di dati sulla composizione dei treni merci che elaborate fanno riferimento a numeri di veicolo registrati nell'RSRD - se i dati RSRD sono mancanti o inesatti, la convalida a valle di tali dati di composizione può risentirne.
Annex pt. 3.3.2 Appendix G
04 mar 2029 Gestione della capacità - identificativi degli oggetti e assegnazione
I messaggi di assegnazione della capacità (PathRequestMessage, PathDetailsMessage ecc.) devono essere conformi alle specifiche TEL TSI entro questa data, per tutti i servizi di trasporto ferroviario. L'appendice G assegna alle righe 2.1 e 2.3 un'unica data, senza distinzione tra merci e passeggeri, sicché le tracce di l'IF passeggeri sono dovute insieme a quelle di l'impresa ferroviaria responsabile. Gli identificativi di traccia e gli oggetti di itinerario (allegato punto 2.1) devono essere pienamente operativi.
Annex pt. 2.1 Annex pt. 2.3 Appendix G
09 dic 2029 Circolazione, composizione e disponibilità del treno merci; piena diffusione della CI
I messaggi sul traffico ferroviario per i treni merci (allegato punto 2.6), lo scambio della composizione dei treni per il trasporto merci (allegato punto 2.5.1), il trattamento del TrainReadyMessage (allegato punto 2.5.2) e la previsione di prontezza del treno (allegato punto 2.5.3), nonché la piena implementazione della Common Interface, devono essere tutti operativi entro questa data.
Annex pt. 2.5.1 Annex pt. 2.5.2 Annex pt. 2.5.3 Annex pt. 2.6 Appendix G

Vedi la pagina di conformità Gestore dell'infrastruttura →

Partenze - operatori di terminal e impianti di servizio

DataObbligoRiferimento
02 set 2026 Posizione RINF dei codici di località assegnati prima dell'entrata in vigore
Art. 9(7): entro il 2 settembre 2026 ciascun gestore dell'infrastruttura e ciascun operatore di impianti di servizio per il trasporto ferroviario di merci - o altra entità competente dell'Unione designata dall'uno o dall'altro - deve specificare la posizione dei codici di località a essi assegnati prima dell'entrata in vigore, rispetto ai dati di infrastruttura pertinenti nel RINF. È la scadenza del regolamento più prossima che grava direttamente su il terminal intermodale e riguarda codici già in vostro possesso. Condiziona il traguardo dei dati di riferimento comuni del 13 dicembre 2026. Potete designare un'altra entità competente per l'esecuzione, ma l'obbligo resta di il terminal intermodale.
Art. 9(7) Art. 9(6) Annex pt. 1.2.2
02 set 2026 Processo di gestione del controllo delle modifiche (CCM) dell'ERA
Da questa data l'ERA deve aver istituito e applicato il proprio processo CCM per gli aggiornamenti degli schemi. In qualità di operatore di terminal e parte interessata dalle applicazioni telematiche, siete tenuti a monitorare e recepire le modifiche CCM dell'ERA su base continuativa.
Art. 12
13 dic 2026 Dati di riferimento comuni: organizzazioni e ubicazioni
I codici di organizzazione per il terminal intermodale e per tutti i partner commerciali (l'impresa ferroviaria responsabile, l'operatore del trasporto combinato, il primo gestore dell'infrastruttura) e i codici di ubicazione per il vostro impianto terminalistico devono essere pienamente implementati e convalidati nel Repository centrale comune dell'ERA entro questa data.
Art. 7 Art. 9 Art. 16(2) Art. 16(3) Annex pt. 1.2 Appendix G
30 set 2027 Specifica settoriale comune per l'API comune dell'Unione e l'interfaccia web comune (il terminal intermodale)
Art. 21(3)–(4): in qualità di operatore di un impianto di servizio per il trasporto ferroviario di merci, il terminal intermodale deve cooperare allo sviluppo e, entro il 30 settembre 2027, fornire la propria specifica settoriale comune per l'API comune dell'Unione e l'interfaccia web comune nell'ambito del processo gestito dall'ERA. Il regolamento impone questo obbligo direttamente agli operatori degli impianti (un 'deve'), al pari dei gestori dell'infrastruttura e delle imprese ferroviarie merci - non solo ai gestori dell'infrastruttura. Separazione degli obblighi: la fornitura della specifica è obbligatoria, ma l'effettivo utilizzo dell'API comune dell'Unione/interfaccia web comune per condividere i dati è facoltativo per gli operatori degli impianti ai sensi dell'art. 14(5)(b). Distinto dalla relazione di attuazione del gestore dell'infrastruttura del 2 settembre 2027 (Art. 17(2)(a)).
Art. 21(3) Art. 21(4) Art. 14(5)
02 mar 2028 Relazione di attuazione all'Agenzia
L'Art. 17(2)(b)(ii) impone a ciascun operatore di impianti di servizio per il trasporto ferroviario di merci di riferire all'ERA nell'ambito della gestione del traffico entro tale data. Gli operatori di terminal sono soggetti telematici ai sensi dell'Art. 3(8)/(9): si tratta quindi di un obbligo vincolante per il terminal intermodale - non di una questione di conformità prudenziale. La rendicontazione perdura fino a quando non sia fornita la prova di conformità ai sensi dell'Art. 18.
Art. 17(2)(b)(ii) Art. 18
10 dic 2028 Dati di riferimento su ILU e materiale rotabile; dati di riferimento sul trasporto merci
I dati di riferimento delle unità di carico intermodale (container, casse mobili, semirimorchi) devono essere registrati nell'ILURD. Annex pt. 3.3.3 pone tale obbligo sui detentori di UTI, non sui terminal in quanto tali; raggiunge il terminal intermodale direttamente solo quando il terminal intermodale sia esso stesso detentore di UTI. Vanno tenuti distinti i ruoli quanto al periodo transitorio: la proroga forfetaria di 12 mesi ai sensi dell'Art. 16(3) è concessa agli operatori di impianti di servizio per il trasporto ferroviario di merci, sicché sposta tale scadenza al 10 dicembre 2029 solo per un'entità che rivesta tale qualità - un detentore che non sia operatore di impianti di servizio per il trasporto ferroviario di merci resta vincolato al 10 dicembre 2028.
Art. 16(2) Art. 16(3) Annex pt. 3.3.3 Appendix G TD103 §7
10 dic 2028 Banca dati di riferimento del materiale rotabile (RSRD) - dipendenza informativa
I detentori dei veicoli - non il terminal intermodale - sono responsabili dell'istituzione e del mantenimento della banca dati di riferimento federata del materiale rotabile (RSRD); si tratta di un obbligo del detentore del veicolo ai sensi del punto 3.3.2 dell'Annex, non di un obbligo del terminale. Tuttavia, il TrainCompositionMessage che ricevete da l'impresa ferroviaria responsabile fa riferimento a numeri di veicolo registrati nell'RSRD - se i dati RSRD per un carro gestito presso il terminal intermodale sono mancanti o inesatti, non potete convalidare correttamente tali dati di composizione.
Annex pt. 3.3.2 Appendix G
04 mar 2029 Gestione della capacità - identificativi degli oggetti e richieste di tracce
Se il terminal intermodale agisce come richiedente per le richieste di tracce (ad esempio per tracce di manovra o movimenti interni al terminal sulla rete di il primo gestore dell'infrastruttura), i messaggi di assegnazione della capacità devono essere conformi alle specifiche della TEL TSI entro questa data.
Art. 16(2) Art. 16(3) Annex pt. 2.1 Annex pt. 2.3 Appendix G
09 dic 2029 Traffico ferroviario, chiusura del treno, dati sui carri, eCN, composizione del treno
Tutti gli obblighi operativi essenziali del terminal ai sensi della STI TEL devono essere pienamente attuati: ricezione di ConsignmentNoteMessage e TrainCompositionMessage (Annex pt. 2.5.1(3)), invio del TrainRunningInformationMessage con conferma di chiusura treno (Annex pt. 3.2.1.3(3), che richiama il messaggio di cui ad Annex pts. 2.6.1(6) e 2.6.3), condivisione dei dati sul traffico dei treni completi (Annex pt. 2.6.1(6)), fornitura dell'accesso ai dati storici (Annex pt. 2.7 - la registrazione e l'obbligo di concederne l'accesso sono imperativi, mentre la divulgazione pubblica per le merci segue l'opzione dell'IF merci ai sensi dell'Art. 5(4)) e scambi di dati di stato di carri/UTI.
Art. 5(2) Art. 5(4) Art. 16(2) Art. 16(3) Annex pt. 3.2.1.3(3) Annex pt. 2.6.1(5)(6) Annex pt. 2.6.3 Annex pt. 2.5.1(3) Annex pt. 2.7 Annex pt. 3.1.1 Annex pt. 3.2 Appendix G

Vedi la pagina di conformità Operatore di terminal →

Arrivi - ciò che il quadro normativo deve al settore

DataRisultatoRiferimento
02 mar 2026 Entrata in vigore della TEL TSI
Qualsiasi nuova applicazione telematica messa in servizio da questa data deve essere immediatamente conforme alla TEL TSI. Questa è la data legale ufficiale ai sensi dell'art. 27(1): il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del 10 febbraio 2026.
Art. 16(1) Art. 27(1)
15 mar 2026 L'ERA gestisce e assegna i codici organizzazione, località e biglietteria
Da questa data, la governance dei codici organizzazione è formalmente in capo all'Agenzia. Verificate che il vostro codice organizzazione sia registrato e correttamente assegnato.
Art. 9(3)-(6) Art. 27(3)
02 set 2026 Il repository centrale dell'ERA è operativo (metadati, dati di riferimento, abbonamenti API)
Il repository centrale comune dell'ERA diventa l'unica fonte autorevole per i dati di riferimento. Abbonatevi alle notifiche automatiche degli aggiornamenti.
Art. 8(1)(a)(c)(d) Art. 8(2) Art. 27(2)
02 set 2026 L'ERA pubblica il manuale utente per le applicazioni web di assegnazione dei codici
Indicazioni su come richiedere e aggiornare i codici organizzazione e località tramite le applicazioni web dell'Agenzia.
Art. 9(2) Art. 27(2)
02 dic 2026 I gestori dell'infrastruttura condividono con l'ERA i requisiti dei dati specifici della rete
Ogni gestore dell'infrastruttura condivide con l'Agenzia i requisiti dei dati specifici della rete che applica o intende applicare. Potrebbe introdurre nuovi requisiti di dati che incidono sui vostri sistemi per ciascuna rete - monitorate l'impatto sulle interfacce con il primo gestore dell'infrastruttura e il secondo gestore dell'infrastruttura.
Art. 11(2)
02 dic 2026 Gli Stati membri comunicano all'ERA i dettagli del punto di contatto nazionale (NCP)
L'Agenzia pubblica i dettagli degli NCP. Rilevante per l'escalation nell'assegnazione dei codici e per il coordinamento nazionale dell'attuazione della TEL TSI.
Art. 20(4)
02 mar 2027 L'ERA mette a disposizione le applicazioni web per l'assegnazione dei codici
Sostituisce l'attuale sistema di gestione dei codici basato su CRD. Nuovo strumento per l'invio delle richieste di codice - assicuratevi che il vostro team conosca la nuova interfaccia.
Art. 9(1) Art. 27(4)
02 mar 2027 L'ERA mette a disposizione l'applicazione web di monitoraggio dell'attuazione per gestori dell'infrastruttura e imprese ferroviarie
Lo strumento tramite cui i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie comunicheranno i propri progressi di attuazione rispetto alle tappe dell'Appendice G. Il vostro obbligo di comunicazione (2 marzo 2028) dipende dall'operatività di questo strumento.
Art. 17(1) Art. 27(4)(c)
02 mar 2027 Entra in funzione lo strumento di autovalutazione dell'ERA
È il momento in cui l'Agenzia deve mettere a disposizione l'applicazione web che le parti interessate dalle applicazioni telematiche utilizzano per autovalutare le proprie applicazioni telematiche rispetto alla TEL TSI - il punto di partenza per essere verificati, non una vostra scadenza.
Art. 18 Art. 27(4)(d)
02 set 2027 I gestori dell'infrastruttura comunicano lo stato di attuazione all'ERA
il primo gestore dell'infrastruttura e il secondo gestore dell'infrastruttura devono riferire in merito alla gestione della capacità, alla preparazione dei treni e alla gestione del traffico. Incide sulle vostre interfacce con i gestori dell'infrastruttura - lo stato da essi comunicato orienta le vostre tempistiche di integrazione.
Art. 17(2)(a)
30 set 2027 Specifica settoriale comune dei gestori dell'infrastruttura per l'API e l'interfaccia web di gestione della capacità/del traffico
I gestori dell'infrastruttura devono fornire la propria specifica settoriale comune per l'API/interfaccia web dell'Unione comune utilizzata per la gestione della capacità, la preparazione dei treni e la gestione del traffico (Art. 14(5)(a)) entro il 30 settembre 2027, coordinata tramite ENIM e il futuro Network Coordinator - si tratta di un obbligo vincolante («shall») in capo ai gestori dell'infrastruttura. Ciò non copre il vostro obbligo: in qualità di impresa ferroviaria merci dovete separatamente cooperare allo sviluppo e fornire la vostra propria specifica settoriale comune per l'API relativa ai carri merci/al carico entro la stessa data (Art. 21(2)+(4); Art. 14(6)) - cfr. la voce 'common-specs' nelle vostre Scadenze. Una volta fornite, l'utilizzo effettivo di ciascuna delle due API/interfacce web dell'Unione comune resta facoltativo per le imprese ferroviarie merci (Art. 14(6): «possono utilizzare congiuntamente»).
Art. 14(5), point (a) Art. 21(1) Art. 21(4)
31 dic 2028 L'ERA raccomanda alla Commissione l'aggiornamento delle specifiche funzionali/tecniche
Sulla base di questa raccomandazione, le specifiche potrebbero essere riviste - possibili modifiche future ai documenti tecnici dell'Appendice C. Monitorate l'impatto sui vostri piani di attuazione della TEL TSI dopo il 2029.
Art. 23

TSI Solution GmbH ha verificato questo contenuto il rispetto al testo della Gazzetta ufficiale.