Mantieni il registro storico dei dati e l'interfaccia web ai sensi dell'articolo 5.
Ambito della valutazione
Fase 8 - Registrazione storica dei dati. Unici tra i soggetti telematici, gli operatori di impianti di servizio per il trasporto ferroviario di merci condividono con i gestori dell'infrastruttura l'obbligo di concedere l'accesso ai dati storici dei treni tramite l'interfaccia web comune dell'Unione. Annex pt. 2.7 definisce esattamente cosa deve essere divulgato, quando e per quanto tempo. L'obbligo di concedere l'accesso è imperativo e grava direttamente sul terminal - ma opera «a norma degli articoli 4 e 5», sicché per i servizi merci la visibilità pubblica di tale registrazione dipende dall'opzione volontaria dell'impresa ferroviaria merci ai sensi dell'Art. 5(4); le merci pericolose sono escluse in radice ai sensi dell'Art. 5(3).
Articoli & punti dell'allegato applicabili
Le 5 domande di questo modulo sono valutate rispetto a queste disposizioni del Regulation (EU) 2026/253 (regolamento di esecuzione della Commissione). Ogni riferimento apre il testo ufficiale nella Gazzetta ufficiale dell'UE su EUR-Lex.
Trasparenza sulle fonti: all'interno della valutazione, ogni verdetto cita il suo esatto articolo o punto dell'allegato - i riferimenti qui sopra sono estratti dal set di domande di questo modulo, non scritti per il marketing.